Voli civili all'Arlotta, respinto il ricorso: la sentenza del Tar

Voli civili all'Arlotta, respinto il ricorso: la sentenza del Tar
Perché lo scalo "Marcello Arlotta" di Grottaglie resta chiuso al traffico dei voli civili? Perché è stato concesso il "nulla osta"...

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Perché lo scalo "Marcello Arlotta" di Grottaglie resta chiuso al traffico dei voli civili? Perché è stato concesso il "nulla osta" all'istituzione dello "Spazio-porto"? C'è compatibilità tra il funzionamento dell'aeroporto e le attività di sperimentazione ad esso connesse, come ad esempio l'aeromobile senza pilota? Esiste, infine, un valido "piano di sicurezza" per le attività aeroportuali in genere e per il territorio circostante? Questo il "succo" del ricorso proposto dall'avvocato Nicola Russo. Lo scorso 21 febbraio il Tar di Lecce si è pronunciato con una sentenza di "inammissibilità".

Il ricorrente aveva chiamato in causa il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (rappresentato dagli avvocati Marco Di Giugno e Alessandro Scifo), la Regione Puglia (rappresentata dall'avvocato Anna Bucci) e Aeroporti di Puglia Spa (rappresentata dagli avvocati Raffaella Calasso e Gianluca Impedovo).

Cosa ha detto il Tar

Il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso «per difetto di legittimazione ad agire da parte del ricorrente», il quale non ha indicato «la tipologia di azione da lui esperita». Il ragionamento "per congetture", inoltre, ha avvalorato l'inaccettabilità dello stesso ricorso, «dovendo gli elementi costitutivi dell'azione emergere in termini chiari e inequivoci, non potendosi certamente ragionare "per ipotesi"». La legge, ha rimarcato il Tar nella decisione, richiede quale requisito di ammissibilità «la lesione di un interesse personale, concreto e attuale da parte del ricorrente». Infine il ricorso non può neppure essere considerato una "class action", perché il ricorrente ha agito "uti singuli". L'avvocato Russo invocava l'accertamento di eventuali inadempimenti commessi da Enac, dalla Regione Puglia e da Aeroporti di Puglia Spa, in ordine a due questioni: la mancata apertura dell'aeroporto di Grottaglie-Taranto ai voli passeggeri, tenendo conto della convenzione numero 40 del 25 gennaio 2002 tra la Seap (Società esercizio di aeroporti di Puglia Spa), successivamente dal 2006 Atp (Aeroporti di Puglia Spa) e l'Enac (Ente Nazionale per l'aviazione civile).

E l'attuazione dello "Spazio-porto" per fini anche turistici e attività di sperimentazioni di veicoli aeronautici presso lo scalo di Grottaglie, «in mancanza di norme nazionali e di idonei piani di sicurezza generale, con conseguente illegittimi provvedimenti o mancati provvedimenti diretti a favorire l'attività privata ed industriale, in danno del necessario servizio pubblico e di pubblica utilità portato dal trasporto aereo dei cittadini, utenti e consumatori della Provincia di Taranto, con conseguente violazione della libertà di circolazione previsto dall'articolo 16 della Costituzione». Nel ricorso si sollevava il dubbio di una eventuale "discriminazione" «riguardo al piano economico-finanziario previsto dalla citata convenzione e dalle leggi in materia» dell'Arlotta rispetto agli altri aeroporti regionali pugliesi. Il Tar ha pertanto respinto il ricorso formulato da Russo in veste di "cittadino-consumatore". Il ricorrente aveva anche chiesto al Ministero dei trasporti e all'Enac di revocare la gestione e la concessione dell'aeroporto di Grottaglie ad "Aeroporti di Puglia Spa", procedendo alla nomina di un commissario "ad acta".
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Quotidiano Di Puglia