Ex Ilva: Tribunale rigetta reclamo operaio licenziato. Si era assentato per partecipare a sciopero

Ex Ilva: Tribunale rigetta reclamo operaio licenziato. Si era assentato per partecipare a sciopero
Un dipendente dell’ex Ilva di Taranto resta licenziato per essersi rifiutato di far parte della comandata in fabbrica. Si tratta delle squadre addette alla salvaguardia...

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Un dipendente dell’ex Ilva di Taranto resta licenziato per essersi rifiutato di far parte della comandata in fabbrica. Si tratta delle squadre addette alla salvaguardia impianti in caso di scioperi. La corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, sezione lavoro e previdenza, ha respinto il ricorso del dipendente ex Ilva, Egidio Murciano, contro il suo licenziamento deciso dall'azienda.

La corte d'appello ha confermato il provvedimento dei giudici di primo grado, che avevano già respinto il ricorso contro il licenziamento presentato dal legale del lavoratore, Mario Soggia, avvocato del sindacato Usb.

 

La storia

 

Il licenziamento è stato disposto per giusta causa, in quanto Murciano, a luglio 2019, si era rifiutato di prestare la propria opera come addetto al pronto intervento di manutenzione meccanica dell’area ghisa dello stabilimento di Taranto. Questo nonostante Murciano, delegato sindacale Usb, fosse stato inserito nell’elenco del personale di comandata

In prima istanza, i giudici avevano dichiarato che non sussisteva alcun profilo di nullità del licenziamento di Murciano, perché la lista del personale di comandata era stata comunicata in anticipo e lo stesso Murciano era a conoscenza del suo inserimento. Il contratto di lavoro, avevano richiamato i giudici di primo grado, punisce “con il licenziamento senza preavviso l’ipotesi di abbandono del posto di lavoro da cui potesse derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti”.

I giudici dell’appello, presidente Franco Morea, scrivono che “non consta che l’azienda abbia violato nessun principio in materia avendo comunque messo Murciano nelle condizioni di conoscere l’oggetto della comandata attraverso relativa comunicazione telematica agli organi sindacali, di cui il ricorrente era componente (Murciano appunto - ndr), ed attraverso affissione in portineria”.

I giudici dell’appello scrivono infine che lo stesso Murciano ha ammesso che “le comandate erano state diramate attraverso l’invio di una mail alle rsu e mediante successiva affissione alle portinerie aziendali” e “in nessuna parte contesta di avere avuto contezza dell’ordine rivoltogli dal datore di lavoro”.

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Quotidiano Di Puglia