Ex Ilva, operaio usava il cellulare in fabbrica: «Licenziamento legittimo»

Ex Ilva, operaio usava il cellulare in fabbrica: «Licenziamento legittimo»
Venne licenziato dall'ex Ilva per aver usato il suo cellulare personale sul posto di lavoro e per aver interferito con l'attività di lavoro dei dipendenti di...

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Venne licenziato dall'ex Ilva per aver usato il suo cellulare personale sul posto di lavoro e per aver interferito con l'attività di lavoro dei dipendenti di un'azienda dell'appalto che, a suo dire, stavano operando nel siderurgico con attrezzi non idonei. E ora quel provvedimento è stato anche confermato dal giudice del lavoro del tribunale di Taranto che ha rigettato il ricorso presentato dal lavoratore dello stabilimento siderurgico contro il licenziamento per giusta causa disposto dalla società ad ottobre scorso.

 

L'ordinanza


Le motivazioni della decisione sono raccolte nelle quindici pagine dell'ordinanza firmata dal giudice che ha respinto il ricorso del dipendente che era addetto alla torneria cilindri del Treno Nastri 2 dell'area di laminazione della grande fabbrica oggi sotto le insegne di Acciaierie Italia .
Secondo il magistrato, infatti, appaiono decisivi gli addebiti aziendali relativi alle condotte tenute dal dipendente sul posto di lavoro e consistite nell'avere interferito con l'attività di alcuni dipendenti di un'azienda appaltatrice in un'area del Treno nastri 2, oltre che nell'aver utilizzato il telefono cellulare personale durante l'orario e sui luoghi di lavoro. Atteggiamento con il quale il lavoratore avrebbe violato uno specifico divieto disposto dall'azienda.
Determinante, quindi, per la decisione del Giudice si è rivelato proprio il comportamento contestato al lavoratore sotto il profilo dell'interferenza nelle attività delle aziende dell'appalto e dall'utilizzo di un telefonino durante l'attività lavorativa. Rilievi avanzati dall'azienda che, evidentemente, sono stati ritenuti fondati e corretti.


«Non emergono elementi tali - spiega il magistrato nella sua ordinanza - da far ritenere che si sia verificata alcuna concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore, essendo stato egli posto nelle condizioni di conoscere sufficientemente, nella loro materialità, i fatti nei quali il datore di lavoro aveva ravvisato infrazioni disciplinari. Le circostanze oggettive contestate - aggiunge il giudice nel provvedimento - sono state sostanzialmente ammesse e sono oggetto di una sostanziale confessione' da parte dello stesso lavoratore. Il giudice del Lavoro sottolinea, inoltre, che «anche ove effettivamente avesse ritenuto che alcuni dipendenti della società appaltatrice stessero espletando la propria attività lavorativa utilizzando attrezzatura non idonea, tale da poter produrre emissioni nocive e non controllate nell'ambiente di lavoro, il lavoratore avrebbe dovuto segnalare la circostanza, nei modi dovuti, al proprio preposto ovvero ai responsabili per la sicurezza. Non certo - ribadisce il magistrato - manifestando direttamente le rimostranze e rivolgendo addirittura rimproveri nei confronti, peraltro, dei dipendenti di una società appaltatrice, agitando il cellulare, non risultando che il lavoratore in questione rivestisse alcuna particolare qualifica né possedesse alcuna specifica competenza in materia in ambito aziendale». Argomentazioni che hanno spinto il magistrato a respingere il ricorso del lavoratore, confermando quindi la legittimità del provvedimento disciplinare adottato nei suoi confronti. Leggi l'articolo completo su
Quotidiano Di Puglia