Vicenza-Lecce, petardo in campo: Contini ferito e sostituito. Multa o porte chiuse: cosa rischia il club giallorosso

Un petardo in campo durante Vicenza-Lecce: giallorossi a rischio multa o porte chiuse. Adesso toccherà al giudice. Dovrà intanto raccogliere il materiale del...

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Un petardo in campo durante Vicenza-Lecce: giallorossi a rischio multa o porte chiuse. Adesso toccherà al giudice. Dovrà intanto raccogliere il materiale del direttore di gara (il referto), quello del commissario di campo e probabilmente anche una testimonianza delle forze dell’ordine. Poi deciderà. Salvo casi ritenuti particolarmente gravi di solito si procede con una multa (da 6.000 a 50.000 euro per le società di Serie B, secondo quanto prevede il regolamento), mentre la squalifica del campo sarebbe stata quasi scontata per recidività, che non sussiste. Domani dovrebbe già essere diramato il comunicato del giudice sportivo che farà capire le conseguenze di un gesto scellerato, che rischia di ripercuotersi sulle casse della società o ancor peggio sulla partita che vale una stagione, quella di venerdì contro il Pordenone. Il giudice dovrà valutare una serie di fattori, tra cui anche l’eventuale referto medico di Contini da allegare. E pare che sia rimasto stordito anche un raccattapalle, sicuramente minorenne. 

Articolo 10 comma 2 del Codice di giustizia sportiva

"Non si applica la sanzione della perdita della gara se si verificano fatti o situazioni imputabili ad accompagnatori ammessi nel recinto di gioco o sostenitori della società che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società. La società ritenuta responsabile è punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara. Se il fatto o la situazione sono di particolare tenuità, può essere inflitta, in luogo di tale sanzione, una delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere b), c), d). Se il fatto o la situazione sono di particolare gravità si applica anche una delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere e), f). 3. La sanzione della perdita della gara può essere inflitta alle due società interessate quando la responsabilità dei fatti di cui al comma 1 risulti di entrambe". 

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Quotidiano Di Puglia