Promozione, i provvedimenti disciplinari del Giudice Sportivo

Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo ha reso noti i provvedimenti disciplinari in merito alla ventottesima giornata nel girone B del campionato di Promozione pugliese. Capitolo calciatori: una...

OFFERTA SPECIALE

2 ANNI
99,98€
40€
Per 2 anni
SCEGLI ORA
OFFERTA FLASH
ANNUALE
49,99€
19€
Per 1 anno
SCEGLI ORA
 
MENSILE
4,99€
1€ AL MESE
Per 3 mesi
SCEGLI ORA

OFFERTA SPECIALE

OFFERTA SPECIALE
MENSILE
4,99€
1€ AL MESE
Per 3 mesi
SCEGLI ORA
 
ANNUALE
49,99€
11,99€
Per 1 anno
SCEGLI ORA
2 ANNI
99,98€
29€
Per 2 anni
SCEGLI ORA
OFFERTA SPECIALE

Tutto il sito - Mese

6,99€ 1 € al mese x 12 mesi

Poi solo 4,99€ invece di 6,99€/mese

oppure
1€ al mese per 3 mesi

Tutto il sito - Anno

79,99€ 9,99 € per 1 anno

Poi solo 49,99€ invece di 79,99€/anno

Il Giudice Sportivo ha reso noti i provvedimenti disciplinari in merito alla ventottesima giornata nel girone B del campionato di Promozione pugliese. Capitolo calciatori: una gara di squalifica per Gianluigi Trotta e Salvatore Fiorentino (Maglie), Antonio Angelini e Diego Fabio Lisi (Talsano), Alessio Aloisi (Aradeo), Cosimo Tedesco (Novoli), Francesco Martella (Carovigno), Roberto Rizzo e Andrea De Pascalis (Deghi), Luigi Bramato LM Scorrano), Gioacchino Garrapa (Tricase), Alberto Tondi (Uggiano). Capitolo ammende:  400 euro di multa per l’Ugento (Propri tifosi accendevano una decina di fumogeni sugli spalti, senza conseguenze); 200 euro al Novoli (Propri tifosi colpivano ripetutamente con sputi un assistente dell’arbitro); 50 euro al Lizzano (Assenza di acqua calda nello spogliatoio della terna arbitrale). Gara Ostuni-Taurisano (2-0) del 24 marzo: il Giudice sportivo, in merito al reclamo della società leccese che chiedeva la perdita della gara per 0-3 a tavolino ai danni dell’Ostuni, in base alla presunta irregolare posizione dei tesserati Andrea Stabile e Gabriele Camisa (a sostegno del quale deduceva l’esistenza di un procedimento presso la Procura Federale in relazione ad una presunta apocrifia delle firme apposte sui relativi moduli di tesseramento), ha stabilito di rigettare il reclamo del Taurisano 1939: “qualora – scrive il Giudice – le accuse dovessero risultare fondate, i tesseramenti dovrebbero essere ritenuti nulli“. Lo stesso Giudice, poi, rimarca il suo obbligo di decidere “rebus sic stantibus”, “non avendo ad oggi conoscenza di alcun provvedimento che abbia inficiato il tesseramento dei calciatori de quo, avvenuto, per entrambi, il 6/9/2018“.

 

Leggi l'articolo completo su
Quotidiano Di Puglia