ROMA, 2 FEB - Il quesito referendario non comporta l'introduzione di una nuova e diversa disciplina, proponendosi un effetto di mera abrogazione al fine di non consentire che...
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Con queste motivazioni la Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile il referendum in materia di divieto di attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi entro le dodici miglia marine, che chiede di abrogare l'estensione dell'esenzione prevista per i titoli abilitativi gia' rilasciati, alla durata della vita utile del giacimento. La sentenza e' stata depositata oggi. E sul sito della Corte Costituzionale e' stata inoltre pubblicata una sinossi che spiega nel dettaglio i contenuti e le motivazioni della decisione dei giudici.
La Consulta ha anche ritenuto che il rilievo sollevato dall'Avvocatura generale dello Stato, secondo la quale il quesito, se accolto, comporterebbe la lesione del "diritto" alla proroga delle concessioni petrolifere maturato dai titolari, prospetta un vizio di legittimita' costituzionale il cui esame e' inammissibile, dato che la Corte interviene solo sull'oggetto specifico e limitato del controllo di regolarita' del procedimento di abrogazione referendaria.
La Corte costituzionale ha dunque giudicato ammissibile il quesito referendario poiche' esso rispetta i limiti espressamente indicati dall'articolo 75 della Costituzione; non riguarda alcuna delle materie di cui l'articolo prevede l'esclusione; non ha contenuto propositivo; si presenta come unitario ed univoco e possiede i necessari requisiti di chiarezza ed omogeneita'. (ANSA. Leggi l'articolo completo su
Quotidiano Di Puglia