No vax, medico sospeso a tempo di record dopo essere stato reintegrato: i motivi

No vax, medico sospeso a tempo di record dopo essere stato reintegrato: i motivi
Reintegrato dopo essere stato sospeso per aver rifiutato di vaccinarsi, come la legge lo obbligava a fare durante la pandemia. Ma dopo appena otto giorni di servizio, un medico no...

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Reintegrato dopo essere stato sospeso per aver rifiutato di vaccinarsi, come la legge lo obbligava a fare durante la pandemia. Ma dopo appena otto giorni di servizio, un medico no vax dell'Asl Lecce è stato nuovamente sospeso dal servizio e dall'Ordine dei medici di Lecce perché privo di una casella di posta elettronica certificata (Pec). Si tratta probabilmente di un record di tempismo, ma quel che è certo è che il provvedimento emesso a Lecce è tra i primi in Puglia.

Gli Ordini dei medici provinciali sono infatti all'opera per verificare i requisiti di legge di tutti gli iscritti e dare avvio all'eventuale iter di sospensione per ritardatari e dissidenti. Il procedimento amministrativo avallato dal coordinamento dei medici di Lecce, reso obbligatorio dalla legge del 2009 per Pubbliche amministrazioni e Ordini professionali, ha messo dunque nuovamente a terra il professionista, in servizio nella postazione 118 dell'ospedale Santa Caterina Novella di Galatina, già destinatario in passato di altri provvedimenti disciplinari. Tra questi anche la sospensione a seguito della presenza in ospedale, il primo gennaio di quest'anno, senza green pass valido che attestasse l'avvenuta somministrazione del vaccino anti-Covid.

Al rientro dopo 6 mesi

L'uomo che rientrava al lavoro dopo sei mesi di sospensione per un vecchio procedimento disciplinare non legato alla vaccinazione, esibì in quella circostanza solo l'esito di un tampone negativo, ma non quello, necessario per decreto in tempo di emergenza sanitaria, per chi lavora nella sanità. Vicenda che vide anche l'intervento delle guardie giurate in servizio nell'ospedale di Galatina e gli agenti di polizia del commissariato cittadino. Ne scaturì un provvedimento disciplinare e la sospensione del medico in convenzione con l'Asl. Decisione per cui lo stesso professionista fece ricorso in tribunale, vedendosi rigettata la causa. La terza sezione del Tar Lecce aveva infatti respinto le istanze presentate dagli avvocati Paolo Casati e Gianni Gemma.

Con questa motivazione, per quanto riguarda il provvedimento adottato dalla Asl: «Tutte le doglianze formulate (anche di costituzionalità e di preteso contrasto con la normativa Ue) appaiono manifestamente infondate e il ricorso sembra addirittura inammissibile ovvero (comunque) improcedibile, in quanto la vaccinazione (di cui è dichiaratamente privo il ricorrente senza ragioni giustificative di legge nemmeno affermate) costituisce - ex lege - requisito essenziale per l'esercizio della professione medica e per lo svolgimento delle relative prestazioni lavorative e tenuto conto che il ricorrente, dopo la proposizione del ricorso, è stato destinatario, il 10 febbraio 2022, dell'atto di accertamento dell'inadempimento all'obbligo vaccinale adottato dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri».

Concetti ribaditi anche nell'ordinanza che ha respinto la richiesta di annullare il provvedimento di sospensione dell'esercizio della professione medica. Con una ulteriore questione: «Il medico ricorrente può, in ogni caso, evitare l'allegato pregiudizio procedendo senza ulteriore indugio all'adempimento dell'obbligo vaccinale (non adempiuto per liberare scelta, non avendo lo stesso dedotto, né in sede procedimentale né processuale, un accertato pericolo per la propria salute a ciò connesso)». Di fatto quindi, dopo 16 mesi totali di sospensione, di cui 10 per non aver ottemperato all'obbligo vaccinale per i sanitari disposto dalla legge nazionale e rafforzato in Puglia da una legge regionale - finite anch'esse in contrasto di competenza dopo la rimozione dell'obbligo a livello statale - per il professionista salentino è partita un'altra sospensione dal servizio, dalla durata indeterminata o finché lo stesso non provvederà alla registrazione del proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

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Quotidiano Di Puglia