Mascherine, l'ordinanza della Regione: obbligo in luoghi pubblici o di attesa e davanti alle scuole

Mascherine, l'ordinanza della Regione: obbligo in luoghi pubblici o di attesa e davanti alle scuole
La Regione Puglia estende l'obbligo di mascherina, così allineandosi di fatto a quanto deciso da altre amministrazioni regionali. Il governatore Michele Emiliano ha...

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La Regione Puglia estende l'obbligo di mascherina, così allineandosi di fatto a quanto deciso da altre amministrazioni regionali. Il governatore Michele Emiliano ha firmato nel pomeriggio l'ordinanza: la risalita dei contagi preoccupa e occorrono misure più severe in materia di distanziamento. L'ordinanza ha efficacia immediata.



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Luoghi pubblici, davanti alle scuole, luoghi di attesa. Nel provvedimento è spiegato che "fermo restando l’obbligo, sull'intero territorio regionale, di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) in tutti i luoghi all'aperto in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, è fatto obbligo durante l'intera giornata di usare sempre e comunque protezioni delle vie respiratorie negli spazi all'aperto di pertinenza di luoghi e locali aperti al pubblico, nonché in tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse (come ad esempio piazzali e marciapiedi davanti agli ingressi e alle uscite degli istituti scolastici), nonché in tutti i luoghi di attesa, salita e discesa del trasporto pubblico, fermo restando il divieto di assembramento  e l’obbligo di rispettare il distanziamento fisico".

Quali mascherine? A tal fine - spiega l'ordinanza - "possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso". 
L'obbligo di utilizzare le protezioni delle vie respiratorie non si applica: ai congiunti o conviventi; ai bambini al di sotto dei sei anni; ai soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e ai soggetti che interagiscono con loro.
 

Le sanzioni. La mancata osservanza degli obblighi di cui allaordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con sanzioni pecuniarie. Leggi l'articolo completo su
Quotidiano Di Puglia