ROMA - I motoveicoli ed i ciclomotori hanno l'obbligo di tenere sempre le luci accese. Ciò vale anche anche di giorno, in caso contrario sono passibili di una sanzione...
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Più precisamente, come riportato dal sito www.studiocataldi.it, l'articolo 152 del codice della strada dispone che i ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, "anche durante la marcia nei centri abitati, hanno l'obbligo di usare le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e le luci d'ingombro". La norma si estende anche a tutti i veicoli a motore, ove si trovino a circolare fuori dai centri abitati.
La sanzione prevista è rappresentata dal pagamento di una somma compresa tra 41 e 169 euro. L'obbligo dei dispositivi luminosi non riguarda "i veicoli di interesse storico e collezionistico". Solamente in alcuni casi, solo nel caso che i veicoli ne siano dotati, in sostituzione dei dispositivi luminosi prescritti in generale, possono utilizzare "le luci di marcia diurna".
Queste ultime, comunque, come dispone il successivo art. 153 del Cds, non possono sostituire luci di posizione, della targa e di ingombro se prescritte e, per quanto concerne i veicoli, i proiettori anabbaglianti "da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità". Leggi l'articolo completo su
Quotidiano Di Puglia