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Per il trasporto disabili con un veicolo dotato di relativo pass si possono utilizzare le corsie preferenziali riservate ai mezzi pubblici e non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva al comune proprietario della strada. Questo indipendentemente dal regolamento locale e a patto, però, di esporre in maniera ben visibile il contrassegno invalidi sul cruscotto. A sottolineare questo principio, parzialmente espresso in altre sentenze, è stata la Seconda sezione Civile della Corte di Cassazione, con il recente pronunciamento numero 24015. Nel chiarire e commentare gli effetti dell’ordinanza, gli esperti del periodico All-In Giuridica, spiegano: quando si decide di imboccare una preferenziale per trasportare un invalido verso una determinata destinazione “è sufficiente l’esposizione del contrassegno invalidi nella parte anteriore del veicolo. L’Ente locale non può imporre ulteriori obblighi informativi, ma deve procedere all’approntamento di meccanismi automatizzati tali da essere idonei alle necessarie verifiche della legittimità di tale circolazione”.
Il caso in oggetto ha visto soccombere, viene spiegato, il Comune di Milano in un ricorso presentato da un automobilista residente in altra città, multato nonostante il pass esposto.
Quindi, sottolinea la sentenza, l’utilizzo del pass “non può essere condizionato dal preventivo assolvimento di un onere informativo ulteriore a favore dell’ente comunale, che non trova un espresso fondamento in un dato normativo specifico”. Quest’ultimo è rappresentato dall’articolo 381 del Regolamento del Codice della Strada che, appunto, disciplina le modalità di rilascio del pass invalidi “avente natura e funzione di un’autorizzazione in deroga, la quale deve essere resa nota attraverso l’esposizione - nella parte anteriore del veicolo - del contrassegno invalidi, senza che possano essere imposti ulteriori obblighi con ordinanza degli enti locali implicanti la comunicazione preventiva della targa del veicolo utilizzato per il trasporto della persona invalida”. A completamento del quadro, rammentano i giuristi del periodico online del gruppo Seac, la Cassazione ha ricordato il recente indirizzo secondo cui “non può opporsi alcun ostacolo alla libertà di locomozione del soggetto disabile fondato sull’addotta inadeguatezza del sistema di controllo automatizzato dell’ente locale territoriale, essendo, anzi, onere di tale ente di procedere all’approntamento di meccanismi automatizzati tali da essere idonei alle necessarie verifiche della legittimità di tale circolazione”.
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