Bimba cade dalle scale della scuola: il Ministero dovrà risarcire la famiglia. La sentenza in provincia di Lecce

Bimba cade dalle scale della scuola: il Ministero dovrà risarcire la famiglia. La sentenza in provincia di Lecce
Bimba di 10 anni cade rovinosamente mentre sale su per la gradinata, ormai vetusta e sconnessa, della scuola elementare di Sannicola, unico accesso per l'ingresso in aula,...

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Bimba di 10 anni cade rovinosamente mentre sale su per la gradinata, ormai vetusta e sconnessa, della scuola elementare di Sannicola, unico accesso per l'ingresso in aula, riportando un trauma dentale con frattura dell'incisivo, un edema al labbro superiore e invalidità permanente. Ora il ministero dell'Istruzione dovrà risarcirla del danno subito. È quanto ha stabilito il Tribunale civile di Lecce, che ha accolto il ricorso presentato dai genitori della bambina, assistiti legalmente dagli avvocati Alessandro De Matteis e Antonio Buccarella.


Secondo i giudici, infatti, l'alunno va sorvegliato non solo in aula, ma anche all'ingresso e all'uscita dell'edificio. Motivo per cui se si fa male inciampando, come in questo caso, sebbene la scalinata sia esterna, paga comunque la scuola. È questo il principio sancito dalla recente pronuncia del Tribunale civile di Lecce (sentenza. n.2030/2023) che accoglie le ragioni risarcitorie dei genitori della bimba infortunata.

La sentenza

«Secondo il Tribunale, per il semplice e solo fatto dell'iscrizione all'istituto scolastico il Miur - sottolineano gli avvocati De Matteis e Buccarella - è tenuto a garantire l'incolumità dell'alunno anche prima dell'ingresso e dell'inizio delle lezioni e persino all'esterno della scuola. In altri termini, l'obbligo di garantire l'incolumità del bambino, ed è questo il profilo di maggiore interesse della sentenza, non è limitato al tempo in cui lo scolaro si trovi all'interno della classe o comunque delle mura scolastiche ma inizia già prima dell'inizio delle lezioni, addirittura quando il bambino si accinge ad entrare a scuola percorrendo la gradinata esterna di accesso. Nella specie l'estensione dell'area di scuola rispetto alla quale vige l'obbligo di sorveglianza e salvaguardia dell'incolumità fisica dei discenti è stata spazialmente "dilatata" sino a comprendere la scalinata».
L'alunna deve essere perciò risarcita essendo inciampata a causa delle pessime condizioni manutentive della scalinata, che risale agli Trenta, di cui il ministero dell'Istruzione «deve rispondere per non avervi, per una sua negligenza - concludono i legali -, mai posto rimedio nel corso degli anni».


Respinte, quindi, le difese del ministero e della sua compagnia di assicurazioni tese a negare l'obbligo di vigilanza.
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Quotidiano Di Puglia