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Il Giudice di Pace di Lecce continua ad annullare i verbali elevati con apparecchiature elettroniche ma privi della contestazione immediata. Questa volta ad essere annullati sono stati due verbali, uno del Comune di Cavallino e l’altro del Comune di Novoli.
Annullate le multe contestate a Novoli e Cavallino
Sono due le ultime pronunce, in ordine di tempo, che hanno dato ragione a due automobilisti sanzionati, uno dal Comune di Cavallino, per eccesso di velocità attraverso lo strumento denominato Photored F17rd (lo stesso utilizzato dal Comune di Melpignano) e l’altro dal Comune di Novoli, per mancanza di copertura assicurativa; infrazione rilevata mediante l’apparecchiatura c.d.
Le sentenze
Con la prima delle due recentissime sentenze, pubblicate lo scorso 5 e 6 luglio 2202, il Giudice ha dato ragione ad un automobilista, annullando il verbale elevato dalla P.M. del Comune di Novoli che aveva sanzionato il ricorrente per la presunta assenza di copertura assicurativa sulla propria auto. In particolare, per il Giudice che, ha accolto in pieno le tesi dello Studio Legale Matranga, il verbale è l’illegittimo per violazione dell’art. 200 CdS, che impone - come noto - l’obbligo di contestazione immediata dell’infrazione al trasgressore ove possibile o, in alternativa, l’esplicitazione delle motivazioni che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nel caso del ricorrente, ha proseguito il Giudice, l’apparecchio utilizzato dalla Polizia Municipale di Novoli è omologato per rilevare un certo tipo di infrazioni (per esempio l’eccesso di velocità o il transito in una ZTL), mentre tra queste non è ricompresa l’infrazione contestata al trasgressore (circolazione con veicolo privo di assicurazione), con la conseguenza che per la stessa era necessaria la contestazione immediata. Ha poi proseguito il Giudice osservando come la contestazione differita sarebbe potuta avvenire solo nel caso in cui nel rilevare una delle infrazioni rilevabili mediante lo Street Control, il veicolo sanzionato sarebbe risultato anche privo di copertura assicurativa. In questa ipotesi allora si che la contestazione differita sarebbe stata legittima, ha concluso il Giudice. Nel caso del Comune di Cavallino, invece, sempre lo stesso Giudice Cerfeda, ha rilevato, tra l’altro, come lo strumento utilizzato dall’Amministrazione salentina, il c.d. Photored F17rd, risulta solo approvato dal Ministero dei Trasporti, ma privo tuttavia della omologazione, la sola che consentirebbe la contestazione differita dell’infrazione.
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