Confermato dalla Cassazione il divieto di avvicinamento nei confronti di una giovane nonna pugliese di 59 anni, indagata per stalking, la quale aveva spaventato la nipotina...
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Questa reazione della bambina, ad avviso della Cassazione, «si presenta emblematica, al fine di dar conto della idoneità della condotta tenuta dalla donna ad ingenerare un grave turbamento e, comunque, un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva». Per questo i supremi giudici hanno dato il via libera al divieto, a carico della signora, di avvicinarsi ai luoghi frequentati dall'ex marito e dalla sua compagna nell'ambito dell'indagine aperta dalla Procura di Lecce.
«Il delitto di atti persecutori - spiegano i magistrati - consiste in un reato abituale per integrare il quale serve che la condotta sia reiterata, non essendo sufficiente al singola condotta. Sulla base di tali principi, si osserva che immune da censure si presenta la valutazione del Tribunale secondo cui la cadenza e le modalità in un arco temporale ravvicinato delle condotte descritte, integranti una vera e propria azione concentrica, posta in essere al fine di minare l'equilibrio psichico delle parti offese su più fronti, sono idonee ad integrare il grave quadro indiziario nei confronti dell'indagata».
Così il ricorso della signora contro la misura cautelare, convalidata dal Tribunale della libertà di Lecce lo scorso 15 ottobre, è stato rigettato. Senza successo il suo legale aveva sostenuto che si era solo trattato di scenate di poco conto prive «degli elementi caratterizzanti il reato di stalking, quali le continue telefonate, i pedinamenti ed appostamenti sotto casa, le frasi e gli atteggiamenti chiaramente intimidatori». Per la Cassazione il pianto della nipotina basta e avanza come prova “emblematica”. Leggi l'articolo completo su
Quotidiano Di Puglia