L’amministrazione provinciale ha l’obbligo di installare guardrail lungo quelle strade con ai lati ostacoli fissi che possono costituire un pericolo. Anche se quegli...
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Non c’era guardrail. E per questo la sua Ford Fiesta volò nei campi prima dello schianto contro il tronco dell’ulivo. Il dato si trova nell’informativa dei carabinieri della stazione di Ruffano, intervenuti per i rilievi, ed impiegato poi nella causa intentata contro l’amministrazione provinciale dall’avvocato Antonio Manco di Specchia.
L’amministrazione provinciale si è costituita con l’avvocato Luigi Corrado quando il consulente del giudice ha depositato la perizia. Per sostenere due cose: prima, l’assenza di qualsia obbligo in capo all’ente di dotare quella strada di guardrail, poiché realizzata prima dell’entrata in vigore della norma, nel 1992, che disciplina la sicurezza delle strade provinciali. Seconda cosa, seconde il difensore tutte le responsabilità sarebbero da attribuire allo stesso conducente dell’auto: la perdita di controllo in un tratto di rettilineo sarebbe da attribuire all’eccessiva velocità.
Conclusioni che non sono state condivise dal giudice del processo. Che sul primo punto ha citato un passaggio della consulenza: «In realtà affrontando il problema dal punto di vista del nuovo codice della strada e, considerando, l’installazione delle barriere stradali di sicurezza uno degli interventi da prevedere allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, così come dettato dall’articolo 14 del nuovo codice della strada, riferendosi all’ente gestore, lo scrivente ritiene che nel tratto di strada teatro del sinistro vi fossero tutti i presupposti per realizzare un intervento ai fini della sicurezza. Che tali presupposti fossero evidenti anche all’ente provinciale, lo dimostra la completa e puntuale presenza di segnaletica verticale che mette in evidenza l’esistenza del pericolo costituito dagli alberi di stanza a soli quattro metri».
La sentenza della Corte di Cassazione è stata citata invece per escludere che il pericolo sia stato causato dall’eccesso di velocità del conducente. Perché - ha spiegato il giudice nella sentenza - il pericolo è insito nelle caratteristiche della strada.
Sulla quantificazione del danno invece ha pesato invece l’imprudenza. Tanto da stabilire che la Provincia fosse responsabile solo in misura del 45 per cento.
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Quotidiano Di Puglia