Gli avvisi di ricevimento e deposito della raccomandata di Poste italiane risultarono regolarmente notificati ad una società del Magliese. E per questo la società...
OFFERTA SPECIALE
OFFERTA SPECIALE
OFFERTA SPECIALE
Tutto il sito - Mese
6,99€ 1 € al mese x 12 mesi
Poi solo 4,99€ invece di 6,99€/mese
oppure
1€ al mese per 3 mesi
Tutto il sito - Anno
79,99€ 9,99 € per 1 anno
Poi solo 49,99€ invece di 79,99€/anno
Il processo - giudici Maria Luisa Rossi (presidente), Antonella Izzo e Vincenzo Picaro (relatore) - ha accolto le istanze del pubblico ministero e degli avvocati del foro di Lecce, Giancarlo Caiaffa e Serena De Pascalis: “Accoglie la querela di falso e per l’effetto, accerta la falsità dell’avviso di ricevimento della raccomandata trasmessa in data 21 aprile del 2012 ad istanza di Enel Servizio Elettrico a mezzo di Poste italiana (ufficio postale di Maglie)”, dice la sentenza.
Pomo della discordia: le procedure per la notifica. “Nonché l’avvento deposito di cui alla raccomandata... trasmessa da Poste italiane nella parte in cui attesta che il 26 aprile 2012 l’agente postale - scrivono i giudici - non ha potuto notificare il plico contenente il decreto ingiuntivo messo il 2 aprile dal Tribunale di Lecce, presso la sede della..., per mancanza di destinatario. E che ha immesso l’avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale di Maglie nella cassetta della corrispondenza dello stabile e spedito sempre in quella data alla...la comunicazione di avvenuto deposito con la raccomandata...e della seconda parte in cui attesta che la comunicazione di avvenuto deposito ....è avvenuta con l’immissione della cassetta della corrispondenza del medesimo stabile il 27 aprile 2012”.
Insomma, un disservizio è diventato materia di un processo civile (competente il foro di Roma per il coinvolgimento nel processo dell’Enel) che lo ha definito un falso: chi avrebbe dovuto ricever e quella raccomandata per tempo allo scopo di potersi difendere in Tribunale, si vide respingere l’opposizione al decreto ingiuntivo perché presentata tardivamente. Cioè oltre il termine di 40 giorni dalla data riportata sull’avviso di ricevimento della raccomandata. In particolare, i testimoni, ritenuti attendibili in ragione della documentazione societaria depositata nel processo, hanno confermato che nelle date di notifica nessun postino si era mai recato nella sede della società: né per consegnare l’atto giudiziario e, tantomeno, per recapitare la comunicazione di giacenza dello stesso atto che fu poi consegnato al destinatario nel l’ufficio postale circa quattro mesi dopo la data riportata nella notifica. Leggi l'articolo completo su
Quotidiano Di Puglia