Tar del Lazio annulla la multa di 678 milioni dell'antitrust: le case di auto non facevano alcun “cartello”

La sede dell'Authority per ca Concorrenza e per il Mercato
Tutto annullato, non c’era alcun “cartello”. Il Tar del Lazio ha accolto i ricorsi delle case automobilistiche e delle loro società finanziarie che erano...

OFFERTA SPECIALE

2 ANNI
99,98€
40€
Per 2 anni
SCEGLI ORA
OFFERTA FLASH
ANNUALE
49,99€
19€
Per 1 anno
SCEGLI ORA
 
MENSILE
4,99€
1€ AL MESE
Per 3 mesi
SCEGLI ORA

OFFERTA SPECIALE

OFFERTA SPECIALE
MENSILE
4,99€
1€ AL MESE
Per 3 mesi
SCEGLI ORA
 
ANNUALE
49,99€
11,99€
Per 1 anno
SCEGLI ORA
2 ANNI
99,98€
29€
Per 2 anni
SCEGLI ORA
OFFERTA SPECIALE

Tutto il sito - Mese

6,99€ 1 € al mese x 12 mesi

Poi solo 4,99€ invece di 6,99€/mese

oppure
1€ al mese per 3 mesi

Tutto il sito - Anno

79,99€ 9,99 € per 1 anno

Poi solo 49,99€ invece di 79,99€/anno

Tutto annullato, non c’era alcun “cartello”. Il Tar del Lazio ha accolto i ricorsi delle case automobilistiche e delle loro società finanziarie che erano state ritenute colpevoli dall’Antitrust di essersi scambiate «numerose informazioni e per lungo tempo» al fine di penalizzare i concorrenti e massimizzare i guadagni nelle vendite delle vetture a rate. Il Garante del libero mercato si era pronunciato a gennaio del 2019 ed aveva inflitto sanzioni pesanti per un totale di 678 milioni di euro.

Il Tribunale amministrativo ha emesso 15 sentenze per altrettante società che hanno presentato ricorso contro la decisione dell’Antitrust: Banca PSA Italia, Banque PSA Finance, BMW Bank, FCA Bank e FCA Italy, FCE Bank e Ford Motor Company, Credit Agricole Consumer Bank, General Motors Company, RCI Banque e Renault, Toyota Financial Services e Toyota Motor Corporation, Volkswagen Bank e Volkswagen AG., Santander Consumer Bank, nonché dalle associazioni di categoria Assofin ed Assilea. 

Il dossier era partito su una autodenuncia da parte della Daimler dello scambio di informazioni sull’argomento nel marzo del 2014, ma l’Authority aveva deciso di aprire un provvedimento solo tre anni più tardi, nell’aprile del 2017. Il Tar nella sentenza di annullamento che è stata rea nota ieri spiega che ci sono sia motivi sostanziali che procedurali. Fra questi ultimi ci sarebbe la lentezza dell’Autorità che si è mossa con notevole ritardo per aprire la procedura e questo non è un buon segnale. In ogni caso, il Tar ha decretato «l’irrilevanza dei dati scambiati, pertanto lo scambio in questione non sarebbe idoneo ad alterare gli equilibri della concorrenza».

Leggi l'articolo completo su
Quotidiano Di Puglia