Vizi di illegittimità per eccesso di potere nel provvedimento con il quale il Csm ha nominato procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani il magistrato...
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La prima sentenza. In primo grado, scrive l’Ansa, il Tar del Lazio aveva respinto il ricorso di Nitti. I giudici di Palazzo Spada, invece, hanno respinto il ricorso di Nitti nella parte in cui lamentava l’inammissibilità della proposta di Di Maio di organizzazione dell’ufficio della Procura ritenendola «generica e inconsistente», tanto da «dover essere considerata inesistente». Ma lo ha accolto nella parte relativa al possesso dei titoli utili per il concorso, poiché solo tre mesi prima della nomina di Di Maio a procuratore di Trani, lo stesso Csm aveva ritenuto Di Maio non idoneo a guidare la Procura di Chieti perché «non ha mai svolto funzioni neppure di fatto direttive e presenta un profilo professionale, piuttosto che indirizzato a temi organizzativi, maggiormente volto all’approfondimento scientifico delle questioni giuridiche».
Una valutazione simile era stata fatta per Di Maio in precedenza, per un altro concorso per ricoprire un incarico semi-direttivo nella Procura (poi soppressa) di Nicosia. Quindi - è il ragionamento dei giudici - «non si intende come un tale profilo possa essere ritenuto in presenza di un concorrente con i titoli documentati dal ricorrente».
E ora che succede? Gli atti sulla nomina del procuratore di Trani tornano ora al Csm che può confermare la nomina di Di Maio motivandola in modo diverso dal primo atto; può confermare la nomina con le stesse motivazioni, ma in questo caso si potrebbe far nuovamente ricorso al Consiglio di Stato; potrebbe nominare a procuratore di Trani il ricorrente Nitti. Leggi l'articolo completo su
Quotidiano Di Puglia