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Assente per un totale di 20 anni su 24 anni di servizio come 'prof' di storia e filosofia alla scuola secondaria, nei soli quattro mesi di fila che si era dedicata alla classe provoca le lamentele degli studenti per la sua «impreparazione», la «casualità» nell'assegnazione dei voti, il presentarsi senza i libri di testo e così scatta l'ispezione ministeriale che definisce «incompatibili con l'insegnamento» le sue modalità di fare lezione. Ora la Cassazione ha confermato la destituzione di questa docente bollata di «inettitudine permanente e assoluta» malgrado il tentativo della 'prof' di rifarsi alla «libertà di insegnamento».
La sentenza in Cassazione
«La liberà di insegnamento in ambito scolastico - sottolinea la Cassazione che ha respinto il ricorso della docente contro il Miur - è intesa come autonomia didattica diretta e funzionale a una piena formazione della personalità degli alunni, titolari di un vero e proprio diritto allo studio». «Non è dunque libertà fine a se stessa, ma il suo esercizio - prosegue il verdetto 17897 - attraverso l'autonomia didattica del singolo insegnante, costituisce il modo per garantire il diritto allo studio di ogni alunno e, in ultima analisi, la piena formazione della personalità dei discenti».
Le ispezioni
Ad avviso degli 'ermellini', dunque, il concetto di libertà didattica «comprende certo una autonomia nella scelta di metodi appropriati di insegnamento» ma questo «non significa che l'insegnante possa non attuare alcun metodo o che possa non organizzare e non strutturare le lezioni». Durante la tre giorni di ispezione del Miur, sollecitata dal dirigente della scuola secondaria di Chioggia dove la prof - destinataria di assegnazioni annuali in quanto moglie di un ufficiale della Guardia di Finanza - prestava servizio, era emerso che la docente era disattenta «verso gli alunni durante le loro interrogazioni» in quanto intenta a un «uso continuo del cellulare con messaggistica».
Il monitoraggio delle tre ispettrici inviate dal Miur, nel marzo 2013, culminava nel «concorde giudizio» sulla «assenza di criteri sostenibili nell'attribuire voti, la non chiarezza e confusione nelle spiegazioni, l'improvvisazione, la lettura pedissequa del libro di testo preso in prestito dall'alunno, l'assenza di filo logico nella sequenza delle lezioni, l'attribuzione di voti in modo estemporaneo ed umorale, la pessima modalità di organizzazione e predisposizione delle verifiche». Pertanto la Cassazione ha confermato la destituzione, come già stabilito dalla Corte di Appello di Venezia nel 2021. In primo grado, invece, il Tribunale nel 2018 aveva detto no alla destituzione ritenendo che nonostante «la disorganizzazione e faciloneria» della docente, l'ispezione di tre giorni fosse un periodo di osservazione «troppo breve» per certificare «una inettitudine assoluta e permanente».
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