Il decreto legge emanato dal presidente della Repubblica è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore da oggi. Nuove modifiche sono state...
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Qualora poi la condotta sia palesemente illecita, come nei casi di mancato rispetto della quarantena, «salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale (delitto colposo contro la salute pubblica) o comunque più grave reato», la violazione della misura verrà punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7. Una valutazione della condotta che era stata suggerita anche dal procuratore di Lodi nei giorni scorsi. Al comma 1 dell'articolo 260 del regio decreto le parole «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000».
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Le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, quindi avranno efficacia retroattiva.
Quotidiano Di Puglia