Uffici giudiziari: il Ministero deve pagare 4,5 milioni al Comune

Uffici giudiziari: il Ministero deve pagare 4,5 milioni al Comune
di Alessandro CELLINI
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Mercoledì 26 Luglio 2017, 05:30 - Ultimo aggiornamento: 16:52
Il primo round l’ha vinto Palazzo Carafa: il ministero della Giustizia dovrà pagare per intero le spese sostenute nel 2011 dal Comune per la gestione degli uffici giudiziari. Il piatto è ricco: quattro milioni e mezzo di euro, solo la metà dei quali erano già stati versati all’amministrazione comunale. Ora il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha dato ragione al Comune di Lecce, assistito dall’avvocato Luigi Quinto. Ma la partita è ancora aperta, perché in ballo ci sono anche i rimborsi degli anni successivi, dal 2012 al 2015.
Il contenzioso si era aperto (e aveva coinvolto anche altre sedi di tribunale) perché da Roma avevano deciso - unilateralmente e all’ultimo momento - di ridurre la quota destinata ai Comuni a copertura delle spese di amministrazione della macchina giudiziaria. Un taglio notevole, fatto per venire incontro alle esigenze della spending review. Ma che ha causato, comprensibilmente, la “rivolta” dei Comuni coinvolti, tra cui appunto Lecce. «Con la sentenza depositata qualche giorno fa - spiega l’avvocato Quinto - il Tar del Lazio ha accolto il ricorso, riconoscendo la illegittimità della decurtazione operata dal Ministero, in quanto disposta nel 2012 con effetto retroattivo. Il Tar ha dichiarato illegittimo il taglio di 30 milioni di euro previsto dal Ministero, nella parte in cui è stato applicato anche retroattivamente alle spese già sostenute dal Comune di Lecce nel 2011».
In sostanza i giudici hanno stigmatizzato il comportamento degli uffici ministeriali, che avevano operato il taglio successivamente al sostenimento delle spese da parte dei Comuni, senza dunque dare tempo alle amministrazioni locali di adeguarsi.
Spiega ancora l’avvocato Quinto: «Il principio è quello per cui tutti gli interventi che producono una riduzione di trasferimenti agli enti locali devono avvenire in tempo utile per essere considerati nei bilanci di previsione, così da non compromettere l’autonomia finanziaria degli enti locali che ne vengano colpiti. Il Tar ha dunque riconosciuto il diritto del Comune di Lecce ad ottenere il rimborso senza quella riduzione. Per quella annualità - aggiunge il legale - le spese rendicontate dal Comune di Lecce ammontano a 4 milioni e mezzo». Il Ministero si era difeso sostenendo di non aver potuto riscontrare tempestivamente l’istanza di rimborso del Comune a causa del ritardo con cui alcuni enti locali avevano trasmesso i rendiconti di gestione. Ma nemmeno questo, per il Tar, ha rappresentato un motivo per dare ragione al Ministero.
La partita non si chiude qui. Restano da discutere le modalità con cui sono stati trasmessi i rimborsi “tagliati” - ancorché tempestivamente comunicati - negli anni successivi. «Chiederemo al Consiglio di Stato - anticipa Quinto - la rimessione alla Corte Costituzionale della legge del 1941: non è razionale che il Governo e il Parlamento adottino i provvedimenti di riforma dell’organizzazione del servizio giustizia sul territorio facendo ricadere gran parte degli oneri connessi a tale riforma sugli enti locali. È indubbio - conclude l’avvocato - che la funzione relativa al servizio giustizia sia di competenza statale, e di conseguenza spetta allo Stato, e non ai Comuni, sostenere quelle spese. Non è pensabile che il Comune debba accollarsi spese per una funzione che non gli appartiene».
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