Ricorsi bocciati: il Tar spiana la strada alla nuova 275

Ricorsi bocciati: il Tar spiana la strada alla nuova 275
di Pierpaolo SPADA
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Mercoledì 22 Marzo 2017, 05:35 - Ultimo aggiornamento: 18:31
Strada spianata al nuovo progetto della Statale 275 Maglie-Leuca. Anas e Regione possono tirare dritte sul percorso intrapreso. 
Ieri il Tar Lecce ha respinto il ricorso proposto dal Consorzio Integra (già Ccc) contro l’annullamento dell’aggiudicazione del 19 aprile 2012 e contro il provvedimento di revoca della gara firmato da Anas il 22 novembre scorso. Bocciate anche le istanze della Cooperativa Muratori & Cementisti Cmc di Ravenna, quinta classificata, ed esclusa dalla procedura concorsuale.
Ferma restando l’intenzione delle imprese interessate di ricorrere in appello (Consiglio di Stato), quelle appena pronunciate sono due sentenze decisive perché, dopo oltre vent’anni, potrebbero definire il destino dell’appalto più consistente nella storia di questo territorio, funzionale all’ammodernamento dell’arteria principale che attraversa la penisola salentina. E sono due sentenze che confermano l’orientamento espresso dall’Autorità nazionale anticorruzione che, già dallo scorso maggio, aveva indirizzato gli enti interessati al ripensamento dell’opera stessa in ragione delle numerose anomalie rilevate sin dalla fase di progettazione preliminare. Anzi, con riferimento all’annullamento dell’aggiudicazione all’Ati Ccc, risulta determinante proprio una delibera adottata da Anac, la 909 del 31 agosto scorso. Ritenendolo “sufficiente ad individuare non solo l’illegittimità della delibera di aggiudicazione, ma anche l’interesse pubblico costituente parametro di valutazione del corretto esercizio del potere di annullamento”, il giudice amministrativo evidenzia, il passaggio-chiave: “Violazione delle disposizioni di legge riferite alla procedura di aggiudicazione e/o sottoscrizione ed esecuzione del contratto con particolare riferimento: all’approvazione della soluzione progettuale in variante al progetto definitivo disposta in sede di gara a seguito dell’accordo sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Puglia e Provincia di Lecce, in violazione dell’art. 169, co. 3 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m. all’epoca vigente, procedura alla quale ha concorso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Struttura Tecnica di Missione e la Regione Puglia”.
 
Lapidario, il professor Ernesto Sticchi Damiani - che ha difeso gli interessi dell’Ati Ccc insieme agli avvocati Arturo Cancrini, Leonardo Frattesi, Marco Annoni -, commenta: «Decisione assolutamente non condivisibile ma se sarà impugnata lo stabiliranno gli altri colleghi e poi il cliente».
Per quanto attiene Cmc, il giudice afferma che: «La ricorrente non è mai stata aggiudicataria della gara e si è posizionata solo al quinto posto al termine della procedura di evidenza pubblica per cui deve ritenersi che l’istruttoria e la comparazione degli interessi in gioco siano conformi a canoni di coerenza, logicità e congruità».
Capitolo chiuso? Le sentenze giungono a dieci giorni dall’ordinanza istruttoria con la quale lo stesso Tar ha respinto il ricorso dell’Ati Coedisal-Matarrese per la riammissione in gara ma è vero pure che, per conto della stessa Associazione temporanea d’impresa difesa dall’avvocato Pietro Quinto, sono ancora due i ricorsi in attesa di giudizio, dei quali il più decisivo è praticamente omologo a quello proposto dall’Ati Ccc e appena respinto dal Tar. Ma Quinto, certo, non arretra: «Siamo ancora al primo grado», dice. «Nel giudizio innanzi al Tar – spiega lo stesso Quinto - era intervenuta ad opponendum anche l’Ati Matarrese, vittima delle macroscopiche illegittimità commesse nel 2012 da Anas. Se a quella data la commissione di gara avesse correttamente aggiudicato i lavori alla stessa Ati, l’importante arteria stradale oggi sarebbe quantomeno cantierizzata. Ora - infine, conferma - restano in piedi solo i due ricorsi proposti dall’Ati Matarrese avverso il provvedimento di esclusione per la vicenda delle polizze relative alla cauzione definitiva, funzionale alla stipula del contratto, risultate false, ed, a seguire, l’impugnativa della revoca della gara».
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