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Due "dettagli" sulla vicenda della presunta estorsione di Tarantini

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Mercoledì 14 Settembre 2011, 08:48
Avevo deciso di non intervenire sul caso della presunta estorsione fatta dall’imprenditore barese Tarantini ai danni del Presidente Berlusconi per una serie di ragioni, in primo luogo di opportunità; conosco ed ho lavorato insieme con alcuni dei magistrati che si occupano dell’indagine e non avrei la necessaria serenità di giudizio; e poi la presenza quale presunta vittima del reato del Presidente Berlusconi rischia di far interpretare qualunque cosa si dica in una chiave politica. La vicenda, fra l’altro, assume ogni giorno contorni sempre più complessi ed inquietanti; dalle plurime fughe di notizie, dal coinvolgimento nelle indagini di magistrati autorevoli e stimati, dalla latitanza di questo strano personaggio dalle plurime attività professionali (direttore di un giornale storico e consulente della prima impresa italiana che si occupa di tecnologia e di armamenti), dall’utilizzo di schede sudamericane fino alla (inopportuna?) richiesta, da parte di alcuni parlamentari, di inviare ispettori a Napoli, coinvolgendo nella questione un Ministro della Giustizia, nominato da poco che fino a questo momento ha tenuto un opportuno ruolo low profile, riuscendo, fra l’altro, ad ottenere un risultato importante per la macchina giudiziaria, quale l’approvazione nella manovra di una norma sulla soppressione dei tribunali minori. Ci sono, però, due dettagli che meritano forse qualche parola, perché è vero che il diritto è per sua natura opinabile ma esiste forse un limite anche all’opinabilità. In particolare su alcuni giornali e media sono state dette due cose non precise forse causate dalla non eccelsa preparazione di qualche consulente giuridico. Una prima; la parte offesa del processo non è obbligata a deporre e, fra l’altro, avendo inviato una memoria ha ottemperato ai suoi obblighi. Al contrario, la parte offesa informata sui fatti ha l’obbligo di presentarsi e di rispondere alle domande dei p.m. o della polizia giudiziaria e non può certamente limitare la sua collaborazione entro aspetti da lui predeterminati; sono i p.m. che decidono le domande e chiedono i chiarimenti; se l’invitato non interviene all’atto può essere accompagnato (art. 377 c.p.p, provvedimento, fra l’altro, che non ha nulla a che vedere con l’arresto!); tale ultimo atto - auspicabilmente evitabile per evidenti ragioni di opportunità – richiederebbe, comunque, l’autorizzazione preventiva del Parlamento ai sensi dell’art. 68 della Costituzione.La seconda affermazione: qualcuno ha paventato che in sede di sommarie informazioni al Premier venga contestata la falsa testimonianza e sottoposto ad arresto; è assolutamente impossibile che accada ciò per una pluralità di ragioni; in primo luogo lo impedisce l’art. 68 della Costituzione e poi lo stesso codice penale; la persona informata sui fatti che non racconta la verità non risponde di falsa testimonianza (art. 372 c.p.) ma di false informazioni al p.m. (art. 371 bis bis); per quest’ultimo illecito è previsto – norma che fu introdotta nel periodo post tangentopoli proprio per evitare gli arresti – che non solo non si possa procedere all’arresto ma non si possa nemmeno procedere a giudizio; è infatti obbligatoria (art. 371 bis comma 2) persino la sospensione del processo che potrà essere ripreso solo quando il procedimento principale sia stato definito. Ed allora un auspicio; che tutte queste chiacchiere e dietrologie siano smentite dallo stesso Presidente Berlusconi che si presenti ai p.m. e faccia chiarezza sulla vicenda!
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