Bollo auto, non si paga più se la cartella esattoriale arriva dopo tre anni

Vecchi bolli auto
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Martedì 13 Settembre 2016, 00:50 - Ultimo aggiornamento: 1 Ottobre, 17:32
ROMA -  A chi non è mai capitato di pagare in ritardo il bollo dell'automobile o del ciclomotore? Ciò spesso avviene in assenza di un avviso che ci ricorda di pagare nei tempi prestabiliti. Una volta che ci siamo ricordati il bollo andrà pagato, con tanto di maggiorato di sanzioni e interessi. Se, tuttavia, il pagamento avviene entro un anno dalla data in cui doveva essere effettuato, si applica quello che in giurisprudenza viene chiamato ravvedimento operoso e le sanzioni sono ridotte, altrimenti arrivano al 30%.

Ma se non lo facciamo e se l'amministrazione finanziaria non contesta nulla nei successivi tre anni rispetto a quello in cui si sarebbe dovuto provvedere al pagamento, nulla potrà più essere preteso dal contribuente. Lo stesso accade se l'avviso di accertamento, notificato nei termini, non è seguito da alcun altro atto interruttivo per i tre anni successivi al 61° giorno dalla notifica.

Il bollo auto dunque non si paga più se è caduto in prescrizione. In sintesi, se il sollecito di pagamento o la cartella di Equitalia, dell'Agenzia delle Entrate o altro ente preposto alla riscossione, non arrivano entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, il tributo non sarà più dovuto. 

A stabilirlo l'articolo 1, comma 163, della legge 296/06 che chiarisce come il titolo esecutivo (la cartella di pagamento) deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Tale disposizione ce lo ricorda il sito studiocataldi.it

Ad avallarlo la giurisprudenza che con la recente sentenza della CTR di Catanzaro del 3 febbraio 2016 risulta sempre più favorevole al termine triennale anziché a quello decennale sostenuto da diversi precedenti, anche di Cassazione (sent. n. 701/2014, S.U. sent. n. 5791/2008), in considerazione della presunta natura erariale del credito. 

Ciò non toglie però che al contribuente venga richiesta una particolare attenzione nel calcolo, per verificare se il bollo auto è ancora dovuto o meno. Dunque per il pagamento dovuto nel 2016, il termine triennale va conteggiato dal 1° gennaio 2017 (anno successivo a quello di riferimento per il tributo), e la prescrizione si compirebbe a partire dal primo gennaio 2020, trascorsi 3 anni da quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. 

Il termine può essere interrotto se al contribuente giunge un avviso di accertamento o una cartella di pagamento (si fa riferimento alla data di ricezione dell'atto e non a quella di spedizione). La prescrizione interrotta inizia a decorrere nuovamente dal momento della ricezione dell'atto, per altri tre anni. La prescrizione del bollo, va contestata innanzi al giudice tributario (Commissione Tributaria Provinciale) entro il termine di impugnazione della cartella esattoriale (60 giorni dalla notifica). 

In caso di mancato pagamento del bollo auto, Equitalia può disporre il fermo amministrativo del veicolo. Se il tributo è prescritto, il provvedimento di iscrizione al PRA del blocco è illegittimo e può essere impugnato: in tal caso, su Equitalia grava l'obbligo di esibire l'originale della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento della raccomandata, per provare che il plico è stato correttamente consegnato al titolare del mezzo nei termini. E' ugualmente illegittima l'ingiunzione di pagamento per il bollo auto se il fisco non produce in giudizio l'originale dell'avviso di ricevimento dell'accertamento spedito con raccomandata.
 
 
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