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Mutui prima casa, per le famiglie in crisi
diventa operativo il Fondo di solidarietà

Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, entrerà in vigore
il 2 settembre. I requisiti necessari per avere il benefici

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ROMA (19 agosto) - Via libera al regolamento del Fondo di solidarietà per i mutui destinati all'acquisto della prima casa: un Fondo che prevede, per le famiglie in difficoltà, la possibilità di sospendere il pagamento delle rate per un periodo massimo di 18 mesi e la copertura delle spese collegate allo spostamento del mutuo. Il decreto, firmato dal ministero dell'Economia, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 18 agosto e sarà in vigore dal 2 settembre 2010.

Diventa così operativo, a distanza di quasi tre anni, il fondo approvato a fine 2007, con la Finanziaria 2008, per fronteggiare la crisi economica che prevedeva una dotazione di 20 miliardi di euro per il 2008 ed il 2009 per il «pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili» derivanti dalla sospensione del pagamento delle rate e dei mutui stessi. Il Fondo sarà istituito al Tesoro e gestito da una società ad hoc.

Chi ha diritto al beneficio. Il regolamento stabilisce il perimetro dell'intervento definendo i soggetti beneficiari, i requisiti per l'accesso all'agevolazione, l'ammontare del beneficio, ma anche agli adempimenti a carico delle banche, i casi in cui scatterà la revoca delle agevolazioni, e le modalità di presentazione della domanda.

I requisiti. Potranno accedere al beneficio i titolari di un mutuo che non sia superiore a 250mila euro, in ammortamento da almeno un anno, che abbiano un indicatore Isee non superiore ai 30mila euro relativo ad un immobile non di lusso e che, successivamente alla stipula del contratto, siano impossibilitati a pagare le rate per una serie determinata di eventi che vanno dalla perdita del posto di lavoro (per i lavoratori a tempo indeterminato) alla scadenza del contratto (per i parasubordinati o assimilati che non siano riusciti a stipulare nuovi rapporti di lavoro per almeno tre mesi).

Gli altri casi. Si potrà chiedere la sospensione anche in caso di morte, o insorgenza di non autosufficienza, di uno dei componenti del nucleo familiare il cui reddito rappresenti il 30% di quello complessivo; o, ancora, a causa del pagamento di spese mediche, di assistenza domiciliare, non inferiori a 5mila euro o per spese di manutenzioni sostenute per opere indifferibili per almeno 5mila euro.

L'aumento della rata. Un altro caso che fa scattare i requisiti per l'accesso al Fondo di solidarietà è costituito dall'aumento della rata del mutuo, regolato a tasso variabile, «direttamente derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse, di almeno il 25% in caso di rate semestrali e di almeno il 20% in caso di rate mensili».

La domanda di sospensione dovrà essere presentata alla banca presso la quale è in corso di ammortamento il mutuo: l'istituto, entro 10 giorni, dovrà inviare la richiesta di autorizzazione al gestore del Fondo che, accertata la sussistenza dei requisiti, rilascerà entro 15 giorni il nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate e imputerà alla disponibilità del Fondo l'importo dei costi e degli oneri finanziari indicati dall'istituto di credito. Ottenuto il via libera, entro 5 giorni dall'ok la banca comunicherà al beneficiario la sospensione.

Al termine di questo periodo la banca, una volta che il beneficiario avrà ripreso il pagamento delle rate, comunicherà al gestore, entro 5 giorni, l'ammontare dei costi complessivamente sostenuti e ne chiederà il rimborso che dovrà arrivare, si legge nel regolamento, entro 15 giorni dalla sua richiesta.

Giovedì 19 Agosto 2010 - 22:39    Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Settembre - 17:57

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